Colli di Salerno
Zona di produzione: nella parte collinare dell’intero territorio della provincia di Salerno Bianco: frizzante, amabile e passito.
Rosso: frizzante, amabile, passito e novello.
Rosato: frizzante e amabile.
Vitigni: Aglianico, barbera, coda di volpe, falanghina, fiano, greco, moscato, piedirosso, primitivo, sciascinoso (85%). È consentito, inoltre, l’utilizzo di uve di vitigni a bacca di colore analogo purché autorizzati per la provincia di Salerno fino a un massimo del 15%
Resa max per ettaro: per i vini a indicazione geografica tipica “Colli di Salerno” bianco 15 tonnellate, con specificazione del vitigno 14 tonnellate; per quelli a indicazione geografica tipica “Colli di Salerno” rosso e rosato 14 tonnellate, con specificazione del vitigno a 12 tonnellate. La resa massima dell’uva in vino finito, comunque, non deve superare il 75%. Se passito, il 50%
Titolo alcolometrico minimo: per i bianchi 9,5%; per i rossi e i rosati 10%. Nel caso di annate sfavorevoli, tali valori possono essere ridotti dello 0,5%. Al momento della messa in vendita tale vino deve assicurare i seguenti titoli alcolometrici: Colli di Salerno bianco 10%; Colli di Salerno rosso 10,5%; Colli di Salerno rosato 10,5%; Colli di Salerno novello 11%; Colli di Salerno frizzante 10,5%; Colli di Salerno passito secondo la vigente normativa.
Riferimenti normativi: Dm 22.11.95; Dm 09.04.96
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