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DOC Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste
Le uve destinate alla vinificazione dei vini «Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie passito o Malvoisie flétri e «Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave» Moscato passito o Muscat flétri, devono essere selezionate e sottoposte a preventivo parziale appassimento fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia. Per questi vini non è ammessa l'aggiunta di mosti concentrati o di mosti concentrati rettificati.
La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» «Müller Thurgau», «Pinot grigio» o «Pinot gris», «Pinot bianco» o «Pinot blanc», «Chardonnay», «Petite Arvine», «Blanc de Morgex et de La Salle», accompagnata dalla menzione vendemmia tardiva o vendange tardive è riservata ai vini ottenuti da uve sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite, le quali non possono superare la resa di uva in vino del 50% e devono inoltre assicurare un contenuto zuccherino minimo di 200 grammi/litro per la denominazione «Blanc de Morgex et de La Salle», di 220 grammi/litro per la denominazione «Müller Thurgau» e di 250 grammi/litro per tutte le altre denominazioni. I suddetti vini devono avere un'acidità totale minima di 4.5 g/l, un estratto secco netto minimo di 20 g/l e titolo alcolometrico volumico naturale: 12% per la denominazione «Blanc de Morgex et de La Salle», 13% per la denominazione «Müller Thurgau» e 15% per le altre denominazioni. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare un lieve sentore di legno. Per questi vini non è ammessa l'aggiunta di mosti concentrati o di mosti concentrati rettificati.
La vinificazione del vino «Valle d'’Aosta Pinot nero» o «Vallée d'Aoste Pinot noir» può essere effettuata anche in bianco.
La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Novello» o «Vallée d'Aoste Nouveau» deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 30% delle uve.
La denominazione «Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle spumante» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle mousseux» può essere utilizzata per designare i vini spumanti naturali ottenuti con vini derivati dal vitigno Prié blanc e rispondenti alle condizioni stabilite dal presente disciplinare. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per almeno 8 mesi e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 12 mesi. La produzione dello spumante «Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle spumante» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle mousseux» è consentita a condizione che il medesimo sia posto in commercio nei tipi «extra-brut», «brut» e «demi-sec».
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